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D.Lvo 29/10/1999 n. 490c) di beni archivistici. 3. La richiesta di autorizzazione e' presentata almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito. 4. Il regolamento individua i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, in relazione alle esigenze di integrita' e fruizione pubblica delle opere. 5. L'autorizzazione puo' essere subordinata all'adozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle opere. 6. L'autorizzazione prevista dal comma 2 produce gli effetti di quella prevista dall'articolo 22. 7. I provvedimenti indicati dal presente articolo sono adottati dalle regioni nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. Articolo 103 Vigilanza (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 7) 1. Il Ministero, con il concorso delle regioni, vigila affinche' siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sui beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo. Articolo 104 Cooperazione con le regioni e gli enti locali (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152) 1. Il Ministero, le regioni e gli enti locali cooperano alla promozione e allo sviluppo della fruizione dei beni culturali nelle forme previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Articolo 105 Accordi per la promozione della fruizione (legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 8) 1. Al fine di promuovere e sviluppare la fruizione dei beni culturali il Ministero, oltre a concludere accordi con amministrazioni pubbliche ed altri soggetti privati, puo' stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attivita' per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali. 1. Sono soggette a visita da parte del pubblico per scopi culturali: a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) gia' dichiarati a norma dell'articolo 6 che rivestano altresi' un interesse eccezionale; b) le collezioni dichiarate a norma dell'articolo 6. 2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati alla lettera a) del comma 1 e' dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario. 3. Le modalita' di visita sono concordate con il proprietario; in caso di mancato accordo possono essere disposte dal Ministero, tenuto conto delle esigenze del domicilio e della proprieta'. 4. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 45. Articolo 107 Accesso agli archivi di Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 21; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6) 1. I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato a norma dell'articolo 110 relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I documenti dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la data della conclusione del procedimento. 2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero, puo' permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini previsti nel comma 1. Ai fini di tale autorizzazione, il Ministero dell'interno ha facolta' di avvalersi del parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti riservati dei quali sia stata richiesta la consultazione. 3. I documenti di proprieta' dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredita' o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dai commi 1 e 2. 4. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato documenti agli archivi di Stato possono tuttavia porre la condizione della non consultabilita' di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali siano interessati per il titolo di acquisto. Articolo 108 Accesso agli archivi storici degli Enti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 22; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6) 1. Le disposizioni dell'articolo 107 si applicano agli archivi storici degli enti pubblici. 2. Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, e' disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. Articolo 109 Accesso agli archivi privati (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. b) 1. I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati a norma dell'articolo 6, comma 2, hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con lo stesso soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato. 2. Le modalita' di consultazione sono concordate tra il privato e il soprintendente. Le spese sono a carico dello studioso. Articolo 110 Declaratoria di riservatezza (Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 3 e 4) L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili a norma degli articoli 107, 108 e 109 e' effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero. Articolo 111 Fruizione da parte delle scuole (Legge 8 ottobre 1997, n. 352. art. 7 e 8) 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti territoriali favoriscono la fruizione del patrimonio culturale e scientifico da parte degli studenti, stipulando con le scuole di ogni ordine e grado apposite convenzioni nelle quali sono fissate, tra l'altro, le modalita' per la predisposizione di materiali, sussidi e percorsi didattici. 2. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente ed il Ministero o l'ente interessato. Articolo 112 Servizi di assistenza culturale e di ospitalita' (Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-quater; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1) 1. Nei luoghi indicati all'articolo 99, comma 1, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico. 2. I servizi riguardano in particolare: a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali. Articolo 113 Concessione dei servizi (Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, commi 3 e 4; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 3; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 6) 1. I servizi indicati all'articolo 112 possono essere affidati in concessione a privati, qualora risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione. 2. Le concessioni per i servizi previste al comma 1 possono essere integrate, ai fini di una gestione comune, con l'affidamento dei servizi di pulizia e di vigilanza e biglietteria. 3. I funzionari preposti agli istituti di cui all'articolo 99, comma 1, d'ora in poi indicati come "capo dell'istituto" provvedono all'affidamento in concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi. 4. La concessione ha durata quadriennale e puo' essere rinnovata, esclusa la rinnovazione tacita, per non piu' di due volte. 5. Al fine di garantire il coordinamento ovvero l'integrazione dei servizi, possono essere stipulate apposite convenzioni con regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e soggetti privati titolari di istituti corrispondenti a quelli indicati nell'articolo 99, comma 1. SEZIONE III USO INDIVIDUALE Articolo 114 Uso dei beni culturali (Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5-ter) 1. Il Ministero puo' concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale. 2. Il capo dell'istituto determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. 1. Il capo dell'istituto puo' concedere l'uso strumentale e precario nonche' la riproduzione dei beni in consegna al Ministero, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di diritto d'autore. 2. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dal capo dell'istituto tenendo anche conto: a) del carattere delle attivita' cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in riferimento al beneficio economico del destinatario. 3. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti in via anticipata. 4. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero. 5. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, il capo dell'istituto determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi. 6. La cauzione e' restituita, con l'assenso del capo dell'istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute dall'amministrazione sono state rimborsate. 7. Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni. Articolo 116 Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali (Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 4; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 9) 1. Il capo dell'istituto, all'atto della concessione, per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere di beni culturali, prescrive: a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice. Articolo 117 (Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417 art. 61; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 11) |
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